Il regolamento di esecuzione (Ue) n.1337/2013, del 13 dicembre 2013, fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 per quanto riguarda l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili. Il regolamento sarà obbligatorio a partire dal 1 aprile 2015.
Gli aspetti principali del regolamento riguardano la tracciabilità e l’etichettatura del prodotto fornito.
Tracciabilità
L’art. 3 dispone che gli operatori del settore alimentare in ogni fase della produzione e distribuzione delle carni debbano applicare il sistema di identificazione e di registrazione in modo da poter garantire:
- a) il collegamento tra le carni e l’animale, o il gruppo di animali, da cui sono state ottenute; in fase di macellazione, la responsabilità di tale collegamento spetta al macello;
- b) la trasmissione, insieme alle carni, delle informazioni relative agli operatori nelle successive fasi di produzione e distribuzione.
Ogni operatore del settore alimentare è responsabile dell’applicazione del sistema di identificazione e di registrazione nell’ambito della fase di produzione e di distribuzione in cui opera.
Etichettatura
L’art. 5 dispone che le etichette delle carni di cui sopra, destinate al consumatore finale o ad una collettività, contengano le seguenti indicazioni:
- a) “Allevato in: nome dello Stato membro o del Paese terzo di allevamento”
- b) “Macellato in: nome dello Stato membro o Paese terzo di macellazione”
- c) il codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività.
Il luogo in cui ha avuto l’allevamento viene stabilito conformemente ai criteri seguenti:
suini
ovini e caprini
volatili
Se in nessuno dei Paesi in cui l’animale è stato allevato ha trascorso una parte sostanziale della vita (secondo i criteri indicati nella tabella ), il luogo di allevamento è indicato con “vari Paesi” (come specificato sotto) salvo che il produttore desideri indicare l’elenco completo dei diversi luoghi di allevamento e sia in grado di dimostrarlo.
“Allevato in: vari Stati membri dell’UE” oppure
“Allevato in vari Paesi extra UE” oppure
“Allevati in: vari Paesi dell’UE e Paesi extra UE” oppure
“Allevato in: elenco degli Stati membri o Paesi terzi di allevamento ”
Le indicazioni sopracitate possono essere sostituite dall’indicazione «Origine: (nome dello Stato membro o del paese terzo)» se l’operatore del settore alimentare dimostra, con soddisfazione dell’autorità competente, che le carni sono state ottenute da animali nati, allevati e macellati in un unico Stato membro o paese terzo.
Se più pezzi di carne, della stessa specie animale o di specie diverse, corrispondono a indicazioni di etichettatura diverse e sono presentate nella stessa confezione al consumatore o a una collettività, l’etichetta dovrà indicare:
- a) per ciascuna specie, l’elenco dei relativi Stati membri o paesi terzi;
- b) il codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività.
Deroghe
Gli operatori del settore alimentare potranno utilizzare informazioni supplementari relative alla provenienza delle carni che non siano in contrasto con quelle previste dagli articoli del regolamento e dovranno rispettare le norme del capo V del regolamento (UE) n. 1169/2011.
Critiche al provvedimento
All’alba della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’UE, il provvedimento è stato già oggetto di critiche tanto è vero che, con Risoluzione non legislativa il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a ritirare il Regolamento di esecuzione n.1337/2013, e a predisporre una versione modificata che preveda l’indicazione obbligatoria in etichettatura del luogo di nascita, nonché dei luoghi di allevamento e di macellazione dell’animale per le carni non trasformate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili, in conformità alla legislazione vigente in materia di etichettatura di origine delle carni bovine. La Commissione viene inoltre invitata a eliminare le deroghe previste per le carni macinate e le rifilature.
Alla luce di quanto riportato vi sarà quindi la possibilità di ulteriori modifiche.