NOVITÀ INTRODOTTE DAL REG. (UE) N.1337/2013

 

Il regolamento di esecuzione (Ue) n.1337/2013, del 13 dicembre 2013, fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 per quanto riguarda l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili. Il regolamento sarà obbligatorio a partire dal 1 aprile 2015.

Gli aspetti principali del regolamento riguardano la tracciabilità e l’etichettatura del prodotto fornito.

Tracciabilità

L’art. 3 dispone che gli operatori del settore alimentare in ogni fase della produzione e distribuzione delle carni debbano applicare il sistema di identificazione e di registrazione in modo da poter garantire:

  1. a) il collegamento tra le carni e l’animale, o il gruppo di animali, da cui sono state ottenute; in fase di macellazione, la responsabilità di tale collegamento spetta al macello;
  2. b) la trasmissione, insieme alle carni, delle informazioni relative agli operatori nelle successive fasi di produzione e distribuzione.

Ogni operatore del settore alimentare è responsabile dell’applicazione del sistema di identificazione e di registrazione nell’ambito della fase di produzione e di distribuzione in cui opera.

Etichettatura

L’art. 5 dispone che le etichette delle carni di cui sopra, destinate al consumatore finale o ad una collettività, contengano le seguenti indicazioni:

  1. a) “Allevato in: nome dello Stato membro o del Paese terzo di allevamento”
  2. b) “Macellato in: nome dello Stato membro o Paese terzo di macellazione”
  3. c) il codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività.

Il luogo in cui ha avuto l’allevamento viene stabilito conformemente ai criteri seguenti:

 

suini

tab 1indicazioni stati membri suini

 

ovini e caprini

indicazioni stati mebri ovini e caprini

volatili

indicazioni stati membri volatili

Se in nessuno dei Paesi in cui l’animale è stato allevato ha trascorso una parte sostanziale della vita (secondo i criteri indicati nella tabella ), il luogo di allevamento è indicato con “vari Paesi” (come specificato sotto) salvo che il produttore desideri indicare l’elenco completo dei diversi luoghi di allevamento e sia in grado di dimostrarlo.

“Allevato in: vari Stati membri dell’UE” oppure

“Allevato in vari Paesi extra UE” oppure

“Allevati in: vari Paesi dell’UE e Paesi extra UE” oppure

“Allevato in: elenco degli Stati membri o Paesi terzi di allevamento

Le indicazioni sopracitate possono essere sostituite dall’indicazione «Origine: (nome dello Stato membro o del paese terzo)» se l’operatore del settore alimentare dimostra, con soddisfazione dell’autorità competente, che le carni sono state ottenute da animali nati, allevati e macellati in un unico Stato membro o paese terzo.

Se più pezzi di carne, della stessa specie animale o di specie diverse, corrispondono a indicazioni di etichettatura diverse e sono presentate nella stessa confezione al consumatore o a una collettività, l’etichetta dovrà indicare:

  1. a) per ciascuna specie, l’elenco dei relativi Stati membri o paesi terzi;
  2. b) il codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività.

Deroghe

indicazioni macinate

Gli operatori del settore alimentare potranno utilizzare informazioni supplementari relative alla provenienza delle carni che non siano in contrasto con quelle previste dagli articoli del regolamento e dovranno rispettare le norme del capo V del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Critiche al provvedimento

All’alba della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’UE, il provvedimento è stato già oggetto di critiche tanto è vero che, con Risoluzione non legislativa il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a ritirare il Regolamento di esecuzione n.1337/2013, e a predisporre una versione modificata che preveda l’indicazione obbligatoria in etichettatura del luogo di nascita, nonché dei luoghi di allevamento e di macellazione dell’animale per le carni non trasformate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili, in conformità alla legislazione vigente in materia di etichettatura di origine delle carni bovine. La Commissione viene inoltre invitata a eliminare le deroghe previste per le carni macinate e le rifilature.

Alla luce di quanto riportato vi sarà quindi la possibilità di ulteriori modifiche.

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