Normativa: Regolamento UE 1169/2011
Il regolamento citato è stato pubblicato il 22 novembre 2011 per disciplinare l’etichettatura dei prodotti alimentari con lo scopo di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori. Esso dovrà essere applicato a partire dal 13 dicembre 2014, ad eccezione delle disposizioni relative alle informazioni nutrizionali che si applicheranno dal 13 dicembre 2016 e di quelle relative alle carni macinate, già in vigore dal 1 gennaio.
Entro tali date dovranno essere emanate disposizioni attuative a livello nazionale. I prodotti etichettati in conformità alla normativa precedente potranno essere venduti fino a smaltimento delle scorte, che dovrà essere effettuato entro un tempo congruo.
Campo di applicazione
Il presente regolamento si applica agli operatori del settore alimentare (attività produttive, bar, alimentari, gastronomie,…) che forniscono alimenti al consumatore finale e alla collettività (mense, ristoranti, ospedali, scuole) in ogni fase della catena produttiva. Per i pubblici esercizi, mense e catering sono ancora da definire le modalità con cui si dovranno offrire le informazioni al consumatore finale (che comunque devono essere facilmente accessibili e in forma scritta).
Principali modifiche
RESPONSABILITA’: è responsabile delle informazioni riportate in etichetta chi appone il proprio nome o ragione sociale o marchio sull’alimento, sia esso il produttore o il venditore.
TABELLE NUTRIZIONALI: tutti gli alimenti confezionati devono avere la tabella con i sette elementi obbligatori (valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine, sale) riferiti a 100 g o ml di prodotto. Questi elementi possono essere integrati con informazioni facoltative, limitatamente ad una o più delle seguenti categorie: acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi, polioli, amido, fibre, sali minerali e le vitamine; mentre non sarà più possibile indicare il contenuto di colesterolo. Come si è già indicato la tabella nutrizionale diventerà obbligatoria entro il 13/12/2014, ma se la tabella nutrizionale è già presente in etichetta, andrà adeguata entro il 13/12/2016 alle nuove disposizioni (altrimenti sarà necessario oscurarla).
DENOMINAZIONE DI VENDITA: accanto alla denominazione deve essere indicato lo stato fisico nel quale si trova il prodotto o il trattamento che ha subito (es. in polvere, affumicato, concentrato,..)
ALLERGENI: dovranno essere indicati in etichetta con maggiore evidenza ed in modo distinto rispetto alle restanti indicazioni (colore o stile diverso) anche se presenti in tracce o come residui. Tale obbligo vale anche per gli alimenti non preconfezionati (sfusi e preincartati).
LEGGIBILITA’ DELL’ETICHETTA: le diciture obbligatorie sulle etichette devono essere visibili, facilmente leggibili, in un punto evidente. Il Regolamento stabilisce l’altezza minima dei caratteri pari a 1,2 mm. Un’esclusione è prevista per le confezioni di dimensioni minori (la cui superficie maggiore misura meno di 80cm2) fissando comunque l’altezza minima a 0,9mm.
INDICAZIONE DI ORIGINE: l’indicazione del paese di origine o di provenienza è obbligatoria nel caso in cui l’omissione può indurre in errore il consumatore. Per alcuni prodotti quali la carne suina, ovina o caprina o di volatili dovrà essere riportato il luogo di origine o di provenienza a partire dal 01 aprile 2015. È in corso di valutazione l’indicazione dell’origine dei seguenti prodotti: carni diverse dalle bovine e da quelle sopra citate, latte, latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari, alimenti non trasformati, prodotti a base di un unico ingrediente, ingredienti che rappresentano più del 50 %.
POSIZIONAMENTO DELLE INDICAZIONI: la denominazione di vendita, la quantità netta e il titolo alcolometrico devono comparire nello stesso campo visivo.
DATA DI SCADENZA: dovrà essere indicata su ogni singola porzione preconfezionata. Rimane invariata la dicitura, ma diventa il limite oltre il quale il prodotto è considerato a rischio (Regolamento 178/2002).
OLI E GRASSI VEGETALI: il Regolamento prevede l’obbligo di indicare l’origine vegetale di oli e grassi vegetali (es. olio di colza, di palma, di cocco).
ALIMENTI CONGELATI E SURGELATI: un prodotto congelato/surgelato commercializzato scongelato dovrà indicare sull’etichetta il termine “scongelato”.
Le informazioni sopra riportate sono solo alcune delle più importanti novità introdotte dal regolamento 1169 e che possono essere già utilizzate, se non entrano in conflitto con le disposizioni attualmente in vigore.
In merito all’entrata in vigore del Regolamento UE 1169/2011 si precisa quanto segue:
- le etichette non conformi alla nuova normativa potranno essere utilizzate esclusivamente fino al 13/12/14, dopodiché non dovranno più essere utilizzate.
- gli alimenti etichettati entro il 13/12/2014 potranno invece essere commercializzati con etichette non conformi alla nuova normativa;
- in attesa che vengano adottate specifiche misure nazionali le informazioni sugli allergeni (non ingredienti!), che devono essere presenti in forma scritta, possono essere riportate direttamente sul menù oppure stilando una lista dei prodotti alimentari. Nel caso l’informazione venisse riportata in una lista è bene apporre un cartello in prossimità della lista in cui viene riportato “indicazione degli allergeni presenti nei panini/piatti” oppure indicare nei menù la frase “le informazioni sugli allergeni presenti è posizionata … (ed indicare il luogo dove è possibile reperire tali informazioni). In questo caso sarete in grado di dimostrare che avete informato il consumatore.