RIEPILOGO CORSI FORMAZIONE D.Lgs. 81/08

carrello 

Con l’entrata in vigore degli Accordi Stato-Regioni del 21-12-2011 e con il nuovo decreto di sicurezza antincendio (siamo sempre in attesa della sua pubblicazione) che sostituirà il buon vecchio DM 10/03/1998, si conclude di fatto il quadro degli obblighi formativi per i lavoratori in merito alla sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. Riportiamo oggi uno specchietto riassuntivo dei corsi che sono obbligatori, la relativa durata e i riferimenti legislativi che ne determinano la validità e l’obbligo di aggiornamento periodico.

 

Tipo di corso

Base

Agg

Periodicità

Chi

Legge di riferimento

Formazione generale

4

/

/

Tutti i lavoratori

Art. 37 D.Lgs. 81/08

A.S-R 21/12/2011

Formazione Specifica
Rischio Basso

4

6

5 anni

Tutti i lavoratori

Art. 37 D.Lgs. 81/08

A.S-R 21/12/2011

Formazione Specifica
Rischio Medio

8

6

5 anni

Tutti i lavoratori

Art. 37 D.Lgs. 81/08

A.S-R 21/12/2011

Formazione Specifica
Rischio Alto

12

6

5 anni

Tutti i lavoratori

Art. 37 D.Lgs. 81/08

A.S-R 21/12/2011

Preposto

8

6

5 anni

Coordinatori
Capi squadra
Responsabili

Art. 37 D.Lgs. 81/08

A.S-R 21/12/2011

Dirigente

16

6

5 anni

Direttori

Art. 37 D.Lgs. 81/08

A.S-R 21/12/2011

Antincendio
Rischio Basso

4

2

3 anni*

Almeno una persona

DM 10/03/98**

Antincendio
Rischio Medio

8

5

3 anni*

Almeno una persona

DM 10/03/98**

Antincendio
Rischio Alto

16

8

3 anni*

Almeno una persona

DM 10/03/98**

RLS
Lavoratori tra 16 e 50

32

4

1 anno

Persona eletta dai
lavoratori

D.Lgs. 81/08

RLS
Lavoratori > 50

32

8

1 anno

Persona eletta dai
lavoratori

D.Lgs. 81/08

Primo Soccorso (Gruppo
B,C)

12

4

3 anni

Almeno una persona

DM 388/2003

Primo Soccorso (Gruppo
A)

16

4

3 anni


Almeno una persona

DM 388/2003

*La periodicità triennale indicata non è al momento ufficiale ma è presente in una bozza del nuovo Decreto Antincendio che dovrebbe sostituire l’attuale DM 10/03/1998. Pertanto fino alla pubblicazione in gazzetta del suddetto decreto, la periodicità dei corsi di aggiornamento antincendio sono a discrezione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o su richiesta degli utenti.

I vari decreti ci vengono incontro per stabilire anche quale categoria di corso (tra quelli evidenziati con lo stesso colore) occorre fare per la propria attività.

Per quanto riguarda la formazione specifica lavoratori, l’Accordo Stato-Regioni del 21-12-2011 ci aiuta con un allegato in cui sono riportate tutte le categorie di attività raggruppate per Codice ATECO. Per chi non lo sapesse, il codice ATECO è un codice, normalmente di 6 cifre intervallate da un punto ogni 2 cifre, riportato sulla visura camerale che identifica l’attività svolta. Un esempio di codice è 56.10.00. L’allegato dell’Accordo Stato-Regioni riporta in 3 tabelle distinte per rischio Basso, Medio e Alto, le prime due cifre del codice ATECO. Osservando in quale tabella è presente il proprio codice si stabilisce se occorre formare i propri lavoratori con un corso specifico da 4, 8 o 12 ore.

Ad esempio un bar, codice ATECO 56.10.00, dovrebbe cercare nella tabella dell’Accordo le prime due cifre, ovvero il numero 56, scoprendo così di ricadere nel campo di Rischio BASSO. Per i lavoratori di questo bar i corsi di formazione dovranno quindi essere svolti con un corso generale da 4 ore (questo indipendente dal codice ATECO ma comune a tutti) e un corso specifico da altrettante 4 ore per la classe di rischio basso.

Come altro esempio prendiamo un’industria tessile, codice ATECO 13.91.00, osservando l’allegato cercando il 13 scoprirà di ricadere nel campo di Rischio ALTO e pertanto dovrà formare i lavoratori con corsi da 4 ore di formazione generale e di 12 ore, rischio ALTO, di formazione specifica per un totale di 16 ore per ciascun lavoratore.

Passiamo a come identificare il gruppo di appartenenza per il PRIMO SOCCORSO. Il Decreto 388/2003 definisce le aziende di gruppo A come quelle aziende con più di 5 dipendenti ad alto rischio infortunistico oppure alcuni tipi di azienda indipendentemente dal numero di lavoratori come ad esempio: centrali termoelettriche e nucleari, industrie minerarie e fabbriche di esplosivi. Per determinare quali sono, a parte quelle elencate, le attività ad alto rischio occorre visionare il rapporto dell’INAIL contenente gli “indici infortunistici di inabilità permanente” ricalcolati con periodicità triennale sulla base dei relativi infortuni. Una volta trovato l’indice all’interno del rapporto, occorre vedere se è superiore o inferiore a 4. Se superiore a 4, si ricade nel gruppo A (corso base da 16 ore e aggiornamento triennale da 4 ore) se l’indice è inferiore a 4, si è nel gruppo B (corso base 12 ore e aggiornamento 4). Le aziende di gruppo C sono invece quelle che non appartengono al gruppo A ma che hanno non più di 2 persone nell’organico (compreso il datore di lavoro). La differenza tra Gruppo B e Gruppo C a livello di formazione non esiste. L’unica differenza che coinvolge queste due categorie riguarda l’obbligo del materiale antinfortunistico da possedere in azienda: Cassetta di Primo Soccorso completa per aziende di Gruppo B (e Gruppo A) e Pacchetto di Medicazione (con contenuto ridotto) per le sole aziende di Gruppo C.

 Per la determinazione della classe di rischio incendio la situazione è un po’ più complicata e in certe situazioni sono necessari una serie di calcoli tecnici. In linea di massima, è possibile stabilire a priori la classe di rischio incendio avvalendosi di 2 decreti precisi, il DPR 151/2011 che contiene l’elenco delle attività soggette all’0bbligo di presentazione della S.C.I.A. antincendio (ex Certificato di Prevenzione Incendi) e il DM 10/03/1998 che contiene un elenco di attività soggette, in determinate condizioni, a rischio incendio ELEVATO. Le attività soggette al DPR 151/2011 sanno già di essere quanto meno a rischio incendio MEDIO per definizione, se non addirittura ELEVATO. Le attività non considerate nei due decreti citati non necessariamente possono essere inserite automaticamente nella classe di Rischio BASSO. Ad esempio, una scuola con meno di 100 persone (bambini compresi), , pur non essendo considerata a rischio alto dal DM 10/03/1998, nè soggetta al DPR 151/2011, viene considerata in ogni caso a Rischio MEDIO in quanto si tratta di un’attività con luoghi MA.R.C.I. (MAggior Rischio in Caso di Incendio) in cui, anche se è poco probabile che si verifichi un incendio, quel caso potrebbe essere pericoloso per un gran numero di persone. In ogni caso per la determinazione del Rischio Incendio è sempre meglio riferirsi al proprio Documento di Valutazione dei Rischi. 

M.C.

Written by

Ancora nessun commento.

Rispondi