TRATTAMENTO DELL’ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

 

Apparecchiature per il trattamento dell'acqua destinata al consumo umano

Apparecchiature per il trattamento dell’acqua destinata al consumo umano

Il decreto del ministero della salute del 7 febbraio 2012, n. 25, stabilisce prescrizioni tecniche relative alle apparecchiature per il trattamento dell’acqua destinata al consumo umano e distribuita sia in ambito domestico che non domestico (es. pubblici esercizi).

RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE

Al produttore e al distributore spetta la responsabilità di mettere in commercio apparecchiature che, se utilizzate e mantenute secondo quanto previsto nel manuale d’uso e manutenzione, assicurino, durante il periodo di utilizzo, le prestazioni dichiarate e che l’acqua trattata risulti conforme ai requisiti stabiliti dal decreto legislativo n. 31 del 2001 e successive modifiche.

Il produttore deve indicare sulla confezione di ogni apparecchiatura:

–  le finalità specifiche cui l’apparecchiatura è destinata;

– i valori dei parametri (decreto legislativo n. 31 del 2001 e successive modifiche) che vengono eventualmente modificati dal trattamento applicato;

–  il periodo di utilizzo ed i valori prestazionali garantiti dal trattamento applicato.

Il produttore stabilisce le condizioni d’uso, di manutenzione e il periodo di utilizzo delle apparecchiature e riporta tali informazioni nei manuali di istruzione.

Le apparecchiature devono essere dotate di punti di prelievo per analisi prima e dopo il trattamento applicato, ove pertinente.

I materiali costituenti le apparecchiature, unitamente a quelli utilizzati nelle fasi di installazione e manutenzione, che possono venire a contatto con l’acqua potabile devono essere conformi alla normativa vigente.

Ogni tipologia di apparecchiatura deve essere dotata di istruzioni procedurali che consentano di individuare la necessità di interventi di manutenzione ossia il fine vita dell’apparecchiatura. Gli eventuali dispositivi di segnalazione devono essere realizzati e posizionati in maniera tale da consentire un efficace avviso all’utente circa l’esigenza di interventi di manutenzione e devono essere muniti di un apposito controllo di funzionamento.

E’ responsabilità del produttore e del distributore nel rispetto dei reciproci obblighi:

–  redigere, in lingua italiana, un manuale di istruzioni per l’uso, la manutenzione, il montaggio e l’installazione;

– fare riferimento alle analisi chimiche e chimico-fisiche dell’acqua presa a riferimento per la definizione delle condizioni d’uso, della manutenzione e del periodo d’uso dell’apparecchiatura.

Le apparecchiature devono essere installate in ambienti igienicamente idonei, l’installazione delle apparecchiature in linea all’impianto di distribuzione dell’acqua potabile deve essere realizzata con valvole di bypass per garantire all’utilizzatore la possibilità di escludere l’uso dell’apparecchiatura senza che ciò comporti interruzione del servizio di erogazione dell’acqua potabile.

L’ACQUA TRATTATA SOMMINISTRATA IN PUBBLICI ESERCIZI O RISTORAZIONI COLLETTIVE

La messa in esercizio di impianti di trattamento dell’acqua destinata al consumo umano in pubblici esercizi, mense o strutture collettive non è considerata variazione significativa del ciclo produttivo. L’OSA (Operatore del Settore Alimentare) deve comunque effettuare la valutazione e la gestione del rischio all’interno delle proprie procedure di autocontrollo.

I parametri di riferimento per verificare l’ottemperanza ai requisiti di potabilità sono quelli definiti dal D. Lgs. 31/2001.

Colui che somministra, nella ristorazione pubblica e collettiva, acqua potabile sottoposta a trattamento deve informare il consumatore che si tratta di acqua potabile trattata e del tipo di trattamento effettuato (es. “acqua potabile trattata o acqua potabile trattata e gassata”).

L’Asl, nel caso avvengano trattamenti diversi dalla semplice refrigerazione con eventuale aggiunta di anidride carbonica, ha facoltà di monitorare anche altri parametri ritenuti di interesse a fini sanitari e di valutazione dell’efficienza igienica della manutenzione dei sistemi di trattamento, valutando di conseguenza il sussistere o meno di situazioni di rischio.

Gli organi di controllo dovranno anche verificare come, nel proprio piano di autocontrollo, l’OSA definisce e gestisce la durata dell’utilizzo a fini potabili dell’acqua trattata e confezionata per uso differito, compreso l’adempimento in questi casi degli obblighi relativi all’etichettatura.

 

 

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