PRESCRIZIONI PER USO DI CARRELLI ELEVATORI SU STRADA

carrello 

Il 4 febbraio 2014 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il nuovo decreto che permetterà l’utilizzo dei carrelli elevatori, muletti e attrezzature semoventi assimilabili anche all’esterno dei depositi, magazzini o delle aree in cui queste attrezzature vengono normalmente utilizzate. Il decreto nasce allo scopo di venire incontro alle esigenze degli utilizzatori per velocizzare i trasporti tra un settore e l’altro della stessa azienda, magari non adiacenti (ad esempio negli aeroporti). Ovviamente, per potersi muovere all’esterno, queste attrezzature devono rispettare diversi requisiti elencati nel decreto.

Ecco il testo degli articoli del Decreto:

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Art. 1

1. I carrelli di cui all’art. 58 comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione in quanto destinati ad operare prevalentemente all’interno di stabilimenti, magazzini, depositi ed aree aeroportuali, per poter collegare piu’ reparti dei medesimi ovvero per poter provvedere ad operazioni di carico e scarico, possono effettuare su strada brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico alle condizioni stabilite nei successivi articoli.

Art. 2

1. Ai fini di quanto stabilito all’art. 1, il carrello:
a) deve essere munito di una scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore contenente i seguenti dati: nome del costruttore, tipo, numero di serie, dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza, interassi, sbalzi); masse (a vuoto, a pieno carico, massime ammesse per ogni asse, eventuale massa rimorchiabile); pneumatici ammessi; anno di costruzione; tipo di motore e alimentazione, con relativi estremi dell’omologazione se di tipo termico;
b) deve essere munito dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione previsti per le macchine operatrici di cui all’art. 58, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del dispositivo supplementare di cui all’art. 266 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
c) deve essere dotato di pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse (o di analoghi sistemi) atti a segnalare l’ingombro dei dispositivi di sollevamento ovvero le parti a sbalzo di sezione ridotta;
d) deve essere munito di almeno un dispositivo retrovisore collocato sul lato sinistro che consenta la visibilita’ verso il retro nonchè, se munito di cabina con parabrezza, di un dispositivo tergicristallo;
e) deve essere munito di un sistema di frenatura, agente su almeno un asse, che consenta il graduale arresto del veicolo;
g) deve essere munito delle certificazioni, rilasciate dal costruttore, di rispondenza alla direttiva macchine, alla normativa sulla compatibilita’ elettromagnetica;
f) deve essere munito dello specifico simbolo attestante la rispondenza alla direttiva 2006/42/CE e successive modificazioni (direttiva macchine) (ovvero il Marchio CE. ndr);
h) deve essere accompagnato da personale a terra, che coadiuvi il conducente; tale obbligo non ricorre quando sono rispettate le prescrizioni di cui ai punti 1.3 e 2.2 dell’allegato tecnico al decreto ministeriale 14 giugno 1985 e l’ingombro trasversale degli oggetti trasportati non eccede di oltre il 50% la larghezza massima del veicolo, nel rispetto comunque della sagoma limite di 2,55 m. I limiti di altezza del carico trasportato che garantiscono il rispetto della visibilita’ da parte del conducente, come prescritto al citato punto 1.3, dovranno essere indicati sulla scheda tecnica e riprodotti su targhetta applicata in maniera visibile e permanente sul veicolo.

Art. 3

1. I trasferimenti su strada sono consentiti a velocità non superiore a 10 km/h.

Art. 4

1. L’Ufficio motorizzazione civile competente per territorio, al quale va presentata la domanda per l’autorizzazione alla circolazione saltuaria del carrello, provvederà, previo benestare dell’Ente proprietario della Strada, a rilasciare al richiedente un’autorizzazione su un modello conforme al fac-simile allegato al presente decreto.
2. Detta autorizzazione avrà validità massima di un anno prorogabile.
3. Restano in vigore le autorizzazioni alla circolazione gia’ rilasciate in conformita’ al decreto del Ministero dei trasporti del 28 dicembre 1989, ed è consentita la proroga della loro validità, con le medesime modalità in vigore all’atto della precedente autorizzazione, purche’ la stessa non sia scaduta in data antecedente al 31 dicembre 2007.

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