Rintracciabilità per gli alimenti di origine animale

 

L’esperienza sul campo degli organi ufficiali di controllo del settore alimentare, la difficoltà riscontrata tra operatori del settore alimentare nel reperire le informazioni necessarie a garantire l’adeguatezza dei loro sistemi di rintracciabilità (in particolare nel settore degli alimenti di origine animale) e le passate crisi alimentari hanno reso necessario stabilire regole dettagliate in materia di alimenti di origine animale. Da tale necessità è nato il Regolamento UE 931/2011 che precisa le modalità di attuazione di alcuni principi, inerenti alla rintracciabilità, sanciti dal Reg. (CE) 178/2002.

L’Articolo 3 del Reg. UE 931/2011 stabilisce che, dal 1° Luglio 2012, è obbligatorio indicare le seguenti informazioni per la gestione delle informazioni di Rintracciabilità degli alimenti di origine animale (trasformati e non trasformati):

a) una descrizione dettagliata degli alimenti;

b) il volume o la quantità degli alimenti;

c) il nome e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti;

d) il nome e l’indirizzo dello speditore (proprietario) se diverso dall’operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti;

e) il nome e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti;

f) il nome e l’indirizzo del destinatario (proprietario) se diverso dall’operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti;

g) un riferimento di identificazione del lotto o della partita, se necessario;

h) la data di spedizione.

Sono da considerarsi oggetto di tale Regolamento gli alimenti di origine animaledefiniti prodotti trasformati e non trasformati nell’articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 852/2004”:

– “prodotti trasformati: prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati. Tali prodotti possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche;

– prodotti non trasformati: prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, compresi prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati.”;

mentre il regolamento non si applica agli “alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale”. Ciò significa che, a titolo esemplificativo, formaggi e salumi con erbe/spezie, pasta ripiena, pesce e carne aromatizzati, pizza non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento UE 931/2011.

Per quanto riguarda l’Articolo 3 comma 1g), esso richiede “un riferimento di identificazione del lotto o della partita, se necessario”. Tenendo conto delle varie linee guida comunitarie e nazionali sull’applicazione del Reg. (CE) 178/2002 (che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa le procedure che devono essere adottate nel campo della sicurezza alimentare) e per evitare di incorrere in errore, sarebbe corretta prassi indicare sempre il lotto o la partita dei prodotti di origine animale venduti.

Il Regolamento lascia invece ampia libertà circa le modalità di fornitura delle indicazioni, che possono quindi essere riportate sui documenti di accompagnamento (bolle/fatture) a patto che esse “siano chiaramente e inequivocabilmente disponibili e consultabili per l’operatore del settore alimentare al quale sono forniti gli alimenti ”.

Le informazioni necessarie (punti a-h) “sono aggiornate quotidianamente e rese disponibili finché può essere ragionevolmente presunto che gli alimenti siano stati consumati.”

In sintesi, il consiglio è quindi quello di adeguarsi al Regolamento indicando SEMPRE le informazioni necessarie (punti a-h) nella modalità che si ritiene migliore; tenendo però presente che il Regolamento richiede che tali informazioni siano chiaramente ed inequivocabilmente disponibili e consultabili.

FONTI

Reg. UE 931/2011 e sua Rettifica

Written by

Ancora nessun commento.

Rispondi