L’esperienza sul campo degli organi ufficiali di controllo del settore alimentare, la difficoltà riscontrata tra operatori del settore alimentare nel reperire le informazioni necessarie a garantire l’adeguatezza dei loro sistemi di rintracciabilità (in particolare nel settore degli alimenti di origine animale) e le passate crisi alimentari hanno reso necessario stabilire regole dettagliate in materia di alimenti di origine animale. Da tale necessità è nato il Regolamento UE 931/2011 che precisa le modalità di attuazione di alcuni principi, inerenti alla rintracciabilità, sanciti dal Reg. (CE) 178/2002.
L’Articolo 3 del Reg. UE 931/2011 stabilisce che, dal 1° Luglio 2012, è obbligatorio indicare le seguenti informazioni per la gestione delle informazioni di Rintracciabilità degli alimenti di origine animale (trasformati e non trasformati):
a) una descrizione dettagliata degli alimenti;
b) il volume o la quantità degli alimenti;
c) il nome e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti;
d) il nome e l’indirizzo dello speditore (proprietario) se diverso dall’operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti;
e) il nome e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti;
f) il nome e l’indirizzo del destinatario (proprietario) se diverso dall’operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti;
g) un riferimento di identificazione del lotto o della partita, se necessario;
h) la data di spedizione.
Sono da considerarsi oggetto di tale Regolamento gli alimenti di origine animale “definiti prodotti trasformati e non trasformati nell’articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 852/2004”:
– “prodotti trasformati: prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati. Tali prodotti possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche;
– prodotti non trasformati: prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, compresi prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati.”;
mentre il regolamento non si applica agli “alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale”. Ciò significa che, a titolo esemplificativo, formaggi e salumi con erbe/spezie, pasta ripiena, pesce e carne aromatizzati, pizza non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento UE 931/2011.
Per quanto riguarda l’Articolo 3 comma 1g), esso richiede “un riferimento di identificazione del lotto o della partita, se necessario”. Tenendo conto delle varie linee guida comunitarie e nazionali sull’applicazione del Reg. (CE) 178/2002 (che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa le procedure che devono essere adottate nel campo della sicurezza alimentare) e per evitare di incorrere in errore, sarebbe corretta prassi indicare sempre il lotto o la partita dei prodotti di origine animale venduti.
Il Regolamento lascia invece ampia libertà circa le modalità di fornitura delle indicazioni, che possono quindi essere riportate sui documenti di accompagnamento (bolle/fatture) a patto che esse “siano chiaramente e inequivocabilmente disponibili e consultabili per l’operatore del settore alimentare al quale sono forniti gli alimenti ”.
Le informazioni necessarie (punti a-h) “sono aggiornate quotidianamente e rese disponibili finché può essere ragionevolmente presunto che gli alimenti siano stati consumati.”
In sintesi, il consiglio è quindi quello di adeguarsi al Regolamento indicando SEMPRE le informazioni necessarie (punti a-h) nella modalità che si ritiene migliore; tenendo però presente che il Regolamento richiede che tali informazioni siano chiaramente ed inequivocabilmente disponibili e consultabili.
FONTI
Reg. UE 931/2011 e sua Rettifica